Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 12
12 / 24In vigore dal 16 feb 1976
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso provvede:
1) ad eleggere il consigliere che, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'ultimo comma del successivo ;
2) a deliberare il coefficiente di cui al terzo comma dell';
3) a liquidare l'indennità di cui all', n. 1);
4) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all', n. 2);
5) a deliberare sull'accettazione di sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni e altri proventi eventuali;
6) ad autorizzare le spese di cui all', lettera d);
7) a deliberare sui modi e i tempi degli investimenti patrimoniali;
8) a deliberare sulla necessità di utilizzo del fondo di riserva di cui alla lettera c) dell';
9) ad approvare il rendiconto consuntivo delle gestioni;
10) a deliberare su quant'altro occorra per il funzionamento del Fondo;
11) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al presente regolamento, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-12