Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza
Art. 11
11 / 24In vigore dal 16 feb 1976
Il fondo di previdenza è amministrato da un consiglio, nominato con decreto del Ministro per le finanze, per ogni quadriennio, ed è costituito:
1) dal direttore generale degli affari generali e del personale, presidente;
2) da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale in servizio presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, vice presidente;
3) da un dirigente superiore delle intendenze di finanza;
4) da cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti dei personali iscritti al fondo di cui al precedente , residenti, di norma, a Roma, eletti tra gli iscritti ed aventi almeno tre anni di effettivo servizio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze;
5) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti, iscritti al fondo, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nell'ambito della amministrazione delle finanze. A tale scopo le dette organizzazioni indicano ciascuna una terna di nominativi per ogni rappresentante effettivo e supplente, da ognuna delle quali il Ministro per le finanze sceglie i rappresentanti da nominare.
La sostituzione nel corso del quadriennio di uno o più componenti di cui al n. 4), che siano dimissionari o collocati a riposo o deceduti, è effettuata con decreto del Ministro per le finanze, che vi provvede sulla base dei voti riportati nelle elezioni dagli altri candidati della stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al fondo, su proposta del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;855#art-rae-11