Art. 9
Titolo V

Art. 9

9 / 46
In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-9