Art. 40
Titolo XIV

Art. 40

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In vigore dal 18 mar 1976
La regione, per l'esercizio delle attribuzioni spettanti a norma del presente decreto, si avvarrà, in posizione di comando, del personale dello Stato organicamente assegnato agli uffici statali, che sia necessario all'esercizio delle funzioni trasferite. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione emanerà le norme per l'inquadramento del personale comandato salvaguardandone la posizione giuridica ed economica acquisita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-40