Titolo X
Art. 28
28 / 46In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell' del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-28