Art. 2
Titolo II

Art. 2

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In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-2