Titolo VII
Art. 16
16 / 46In vigore dal 18 mar 1976
Sono soppresse le limitazioni stabilite negli , primo comma, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di turismo e di industria alberghiera.
Tuttavia, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti relativi al riconoscimento ed alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà disciplinata diversamente, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministro per le finanze. Si prescinde dal suddetto parere se esso non è espresso nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta da parte della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-16