Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, concernente la riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1008, che ha fissato in L. 1.200.000 annue il limite di spesa per il funzionamento di ciascuno dei predetti musei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1448, che ha elevato detto limite a L. 1.800.000 annue;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A partire dall'anno finanziario 1975 la spesa per il funzionamento del museo storico-navale di Venezia o del museo tecnico-navale di La Spezia è stabilita in L. 3.600.000 per ciascuno dei musei stessi.
Detta spesa graverà sul cap. 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione della spesa per gli anni finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1975
LEONE
MORO - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 44
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-11;1035#art-1