Art. 9 · Reclutamento del personale direttivo e docente
Titolo II

Art. 9

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Reclutamento del personale direttivo e docente

In vigore dal 1 ott 1976
Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente . Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente . Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente può essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.
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