Art. 6 · Partecipazione dei genitori
Titolo I

Art. 6

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Partecipazione dei genitori

In vigore dal 1 ott 1976
I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale avrà cura di assicurare la espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-6