Titolo II
Art. 14
14 / 14Entrata in vigore
In vigore dal 1 ott 1976
Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 108, a seguito della deliberazione della sezione del controllo 10 aprile 1976, n. 681.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-14