Art. 12 · Passaggi a posti di scuole normali
Titolo II

Art. 12

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Passaggi a posti di scuole normali

In vigore dal 1 ott 1976
Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalità, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano. Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970#art-12