Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1590, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . Presso la facoltà di economia e commercio può essere istituito il corso di laurea in discipline economiche e sociali. Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato). La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche la laurea in discipline economiche e sociali. Dopo la tabella VIII-quater annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero VIII-quinquies, la tabella annessa al presente decreto (allegato).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;1001#art-1