Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 mar 1976
I programmi delle materie fondamentali di tale corso sono fissati come indicato in allegato. In tali programmi il numero di ore previsto per le singole materie è indicativo, fermo restando il numero totale minimo di ore di insegnamento e di tirocinio per ciascun anno scolastico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;867#art-2