Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio d'amministrazione; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita in Glarona (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone di Glarona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-09-11;1026#art-1