Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 set 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il parere del consiglio d'amministrazione;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È istituita in Glarona (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone di Glarona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-09-11;1026#art-1