Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 19 mar 2005
IL D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1975 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - RUMOR - REALE - VISENTINI - ANDREOTTI - COLOMBO - MARCORA - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 21

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-12;974#art-25