Art. 1
In vigore dal 2 ott 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 approvativo dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana, Società per azioni;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, in data 1 agosto 1975, relativa ai tempi ed ai modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori;
Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono concessi alla RAI-Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico della radio e della televisione su tutto il territorio nazionale, in esclusiva, ed il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-rd-1