Art. 9 · Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti
Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 9

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Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti

In vigore dal 2 ott 1975
Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione continua ad essere esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti, mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione d'ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione circolare, via etere, di tre programmi ciascuno dei quali trasmesso sia a modulazione di ampiezza che di frequenza; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha facoltà di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per consentire l'ascolto stereofonico di programmi diffusi dagli altri canali; c) due reti televisive per la diffusione circolare via etere di altrettanti programmi. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a: 32 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); 16 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli radiofonici via etere; 6 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c) per il periodo estivo e 8 ore giornaliere complessive per i rimanenti periodi dell'anno. La durata delle trasmissioni sarà calcolata tenendo conto di tutti i programmi radiotelevisivi effettuati, qualunque ne sia la natura, il contenuto, la provenienza e, limitatamente ai programmi radiofonici, l'ambito della diffusione. La percentuale massima dei messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi del 5%, di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103, va riferita rispettivamente all'ammontare annuale effettivo delle ore di trasmissione dei programmi radiofonici e televisivi.
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