Art. 7 · Preventivo delle entrate, bilancio consuntivo e controllo
Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai

Art. 7

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Preventivo delle entrate, bilancio consuntivo e controllo

In vigore dal 2 ott 1975
Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dei regolamenti applicativi la Commissione parlamentare indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento della Società concessionaria. Il preventivo annuo globale delle entrate della Società concessionaria dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e deve essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro il mese successivo. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati ai predetti Ministeri entro il mese successivo a quello della loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci. I Ministeri sopraindicati si riservano la facoltà di chiedere i chiarimenti necessari e di eseguire le verificazioni opportune in ordine a quanto previsto dagli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, nonché sull'andamento della gestione in rapporto agli obblighi derivanti dalla legge e dalla presente convenzione. La Società concessionaria dovrà, altresì, tenere a disposizione dei Ministeri suddetti copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
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