Convenzione tra il ministero poste e telecomunicazioni e la Rai
Art. 1
1 / 35Oggetto della concessione
In vigore dal 2 ott 1975
CONVENZIONE
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare in esclusiva, e del servizio di radiofotografia circolare non in esclusiva.
Vista la nuova disciplina in materia di diffusione radiofonica e televisiva, dettata dalla legge 14 aprile 1975, numero 103;
Visto l' della predetta legge n. 103, che attribuisce al Governo la facoltà di provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica;
Visto l'art. 46 della stessa legge n. 103 che ha prorogato la convenzione tra lo Stato e la RAI 26 gennaio 1952 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della nuova convenzione;
Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1975;
Sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale, dott. Ugo Monaco, e la RAI-Radiotelevisione italiana, Società per azioni con sede sociale in Roma, con capitale versato di lire 10.000.000.000, rappresentata dal presidente, on.
prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 7 agosto 1975, si conviene e si stipula quanto appresso.
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Oggetto della concessione
È concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che d'ora in avanti sarà brevemente indicata come "RAI" o "Società concessionaria", il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi di cui agli della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione.
L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.
La concessione comprende:
a) la diffusione circolare di programmi radiofonici via etere;
b) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi radiofonici via filo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato;
c) la diffusione circolare di programmi televisivi via etere;
d) la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi televisivi via cavo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato.
La concessione comprende altresì:
l'installazione e l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti destinati all'indicato servizio di diffusione circolare, sonora e televisiva, eccettuati l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di cui ai titoli II e III della legge 14 aprile 1975, n. 103;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno, sia all'estero.
È concesso infine alla RAI il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusività.
È vietata la sub-concessione, anche parziale, dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;452#art-cti-1