Art. 7
Istituto nazionale di credito edilizioTitolo II

Art. 7

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In vigore dal 21 dic 1975
Il capitale dell'Istituto e le relative riserve, gli immobili di proprietà e le garanzie ipotecarie, costituite in occasione di ogni operazione di finanziamento, sono vincolati a favore dei portatori di cartelle comunque emesse dall'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-7