Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo VI
Art. 34
34 / 34In vigore dal 21 dic 1975
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi generali e speciali, vigenti.
Visto, il Ministro per il tesoro
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-34