Art. 30
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 30

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In vigore dal 21 dic 1975
Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione e attende alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio, del comitato esecutivo, cura altresì la gestione ordinaria dell'Istituto. In particolare, il direttore generale: a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; b) partecipa alle sedute del comitato esecutivo nel quale ha voto consultivo; c) cura la riscossione delle entrate ed ordina le spese ed i pagamenti necessari per la gestione ordinaria; d) sovraintende al personale dell'istituto e propone la nomina e la revoca di tutti i dipendenti; e) in rappresentanza dell'Istituto promuove gli atti giudiziari in sede ordinaria e speciale nonché le esecuzioni per la riscossione dei crediti vantati dall'Istituto; f) in rappresentanza dell'istituto interviene nella stipulazione dei contratti condizionati, definitivi e negli atti di frazionamento del mutuo, dell'ipoteca, nonché negli atti di cancellazione, restrizione, riduzione, cessione di ipoteca e di trascrizione; g) in rappresentanza dell'Istituto interviene nei contratti di acquisto e di vendita e di cessione in genere di immobili e mobili; h) in rappresentanza dell'istituto conferisce procure e mandati sia pure per singoli atti o contratti, come per categorie di atti o contratti. Gli interventi di cui ai paragrafi e), f), g), h), si attuano in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-30