Art. 27
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 27

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In vigore dal 21 dic 1975
Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente con avviso spedito almeno tre giorni prima della data di adunanza ed, in caso di urgenza, telefonicamente. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti. I verbali dell'adunanza del comitato sono redatti su apposito libro e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-27