Art. 25
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 25

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In vigore dal 21 dic 1975
Il consiglio può delegare la firma - sia congiuntamente che disgiuntamente - per determinate categorie di atti con attribuzione di relativi poteri e facoltà a propri membri, al direttore generale, ai procuratori e ad altri dipendenti incaricati di particolari mansioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-25