Istituto nazionale di credito edilizio
Art. 23
14 / 34In vigore dal 21 dic 1975
Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria in relazione ai fini sociali, ad eccezione di quelli tassativamente riservati all'assemblea degli azionisti.
In particolare, il consiglio di amministrazione delibera:
a) sulla concessione dei mutui determinandone l'ammontare, il saggio di interesse, la durata dell'ammortamento, l'importo della provvigione, le condizioni e le modalità relative;
b) sull'emissione, quando consentito dalle leggi, delle cartelle, sulla durata e sui tassi di interesse relativi;
c) sulla formazione del bilancio annuale corredandolo con la relazione illustrativa;
d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva per la concessione dei mutui e per le altre determinazioni secondo le previsioni di cui all' del presente statuto;
e) sull'istituzione di succursali, agenzie, recapiti e dipendenze nel territorio della Repubblica italiana in ottemperanza alla previsione contenuta nell' del presente statuto;
f) sulle proposte di modifiche al presente statuto, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in aderenza alle leggi ed ai regolamenti in vigore;
g) sull'approvazione delle convenzioni con le amministrazioni statali, parastatali, regionali e locali per i finanziamenti previsti dalle leggi speciali di cui all' del presente statuto;
h) sulle norme e sulle modalità per le costituzioni, le restrizioni, le cessioni, le surrogazioni, le cancellazioni delle iscrizioni e delle trascrizioni relative ai finanziamenti operati dallo Istituto e per le dichiarazioni di esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;
i) sulla nomina del comitato esecutivo;
l) sulla nomina del direttore generale;
m) sulla nomina di un comitato legale;
n) sull'approvazione delle norme del regolamento interno dei servizi e del personale e sull'approvazione dei contratti di lavoro tra le rappresentanze sindacali e l'Istituto;
o) dietro proposta del direttore generale, sulla nomina e sulla revoca di dipendenti e sul conferimento di incarichi e mansioni a carattere temporaneo a persone non aventi rapporto di impiego con l'Istituto;
p) sulle azioni contenziose in sede di giurisdizione ordinaria e straordinaria, amministrativa, tributaria e arbitrale e sulle rinunce agli atti del giudizio e sulle transazioni e conciliazioni e sulle definizioni di qualunque controversia;
q) sugli acquisti e sulle vendite mobiliari e immobiliari, giudiziarie e a trattative private; sulle cessioni di ogni diritto mobiliare e immobiliare, sulle dichiarazioni di rinunce di ipoteche legali con esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;
r) sul rilascio di mandati, procure speciali con l'uso della firma sociale, anche a persone estranee al consiglio di amministrazione per la stipulazione e sottoscrizione di singoli contratti, atti e dichiarazioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione in merito a quanto previsto nei paragrafi a), d), g), h), n), o), q);
sul rilascio di procure generali e speciali ad avvocati e procuratori per rappresentare e stare in giudizio nell'interesse e nome dell'Istituto, con ogni facoltà compresa quella di conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio negli affari giudiziari di qualunque specie elencati nei paragrafi p) e q) del presente articolo.
Il consiglio può delegare infine al comitato esecutivo parte dei propri poteri ad eccezione di quelli di cui alle lettere c), e), f), g), i), l), m), n), o), r).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-23