Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo I
Art. 2
23 / 34In vigore dal 21 dic 1975
L'istituto ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana. Potrà istituire dipendenze presso ogni regione previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-2