Istituto nazionale di credito edilizio
Art. 19
10 / 34In vigore dal 21 dic 1975
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi dietro convocazione del presidente e, in caso di sua assenza, del vice presidente e, in assenza anche di questo ultimo, del consigliere più anziano di età oppure a richiesta di almeno quattro consiglieri o del collegio sindacale o del direttore generale o del delegato dell'organo di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-19