Art. 16
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 16

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In vigore dal 21 dic 1975
Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata, dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Per la revoca, la decadenza e la cessazione degli amministratori, si osservano le disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-16