Art. 11
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 11

2 / 34
In vigore dal 21 dic 1975
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; discute ed approva il bilancio annuale; procede, alle previste scadenze, alla nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; determina la misura dell'emolumento degli amministratori ed i compensi ai sindaci effettivi e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, su quanto altro indicato nell'ordine del giorno proposto dal consiglio di amministrazione. In prima convocazione per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia la parte del capitale presente e rappresentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-11