Art. 10
Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 10

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In vigore dal 21 dic 1975
Le assemblee degli azionisti, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci nella sede sociale o in altro luogo espressamente indicato dal consiglio di amministrazione, oppure a seguito di richiesta sottoscritta da tanti soci che rappresentino 1/5 del capitale e che nella domanda indichino gli argomenti da trattare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-10