Art. 29
Istituto di credito fondiario umbro marchigianoTitolo V

Art. 29

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In vigore dal 11 dic 1975
Le casse di risparmio partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-29