Art. 7 · Scritture
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Titolo IICapo I

Art. 7

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Scritture

In vigore dal 29 ott 1976
Ciascun istituto tiene i seguenti libri: 1) registro delle reversali e dei mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano alla gestione di competenza o a quella dei residui; 2) partitario delle entrate e delle spese costituito da schede per ogni capitolo ed articolo di bilancio. Le schede devono indicare, distintamente per la competenza ed i residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa con le reversali ed i mandati di pagamento relativi; 3) registro dei residui attivi e passivi; 4) registro delle rendite e spese non finanziarie; 5) libro di magazzino per le merci, i materiali, i prodotti e le scorte, dei quali l'entrata e l'uscita devono essere comprovate dai buoni di carico e scarico rilasciati dalle persone appositamente delegate; 6) libro degli inventari distinto in categorie; 7) tutti gli altri libri necessari alle esigenze funzionali dell'istituto e delle annesse aziende agricole.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-7