Art. 58 · Rendiconto delle anticipazioni
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. IV

Art. 58

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Rendiconto delle anticipazioni

In vigore dal 29 ott 1976
I responsabili dei fondi di anticipazione presentano allo istituto, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre o quando le spese abbiano raggiunto i due terzi dell'anticipazione, il rendiconto delle somme accreditate e incassate o pagate con allegati gli ordinativi di spesa ed i relativi titoli giustificativi e l'estratto conto dell'istituto di credito. Il rendiconto è presentato in doppio esemplare, uno dei quali munito del visto di regolarità del segretario amministrativo è restituito al responsabile del fondo di anticipazione, che viene reintegrato delle eventuali diminuzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-58