Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. IV
Art. 57
57 / 68Conti correnti di corrispondenza delle aziende agrarie
In vigore dal 29 ott 1976
È istituito presso un istituto di credito di notoria solidità per ciascuna azienda agraria un apposito conto corrente di corrispondenza, nel quale sono versati i proventi della gestione e le somme somministrate dall'istituto a titolo di anticipazione.
La persona preposta alla direzione della sezione periferica ed il responsabile dell'azienda provvedono alle spese secondo le istruzioni del direttore dell'istituto impartite in conformità delle direttive eventualmente stabilite dal consiglio d'amministrazione.
I pagamenti a carico del conto corrente di corrispondenza sono disposti dal responsabile dell'azienda agraria, nei limiti stabiliti dal direttore dell'istituto, mediante assegni bancari o altri ordinativi a favore dei creditori ovvero a favore di se stesso, quando occorre provvedere immediatamente in contanti.
Le somme eccedenti le necessità dell'azienda agraria sono trasferite dal conto corrente di corrispondenza all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-57