Art. 44 · Versamento di entrate varie
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 44

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Versamento di entrate varie

In vigore dal 29 ott 1976
Le somme riscosse a qualsiasi titolo da dipendenti dello istituto appositamente autorizzati dal direttore devono essere versate all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa periodicamente e comunque non appena l'importo riscosso raggiunge le cinquantamila lire. I dipendenti autorizzati a norma del comma precedente sono forniti di un bollettario con matrici a ricalco, numerato e vidimato a norma dell', dal quale vengono staccate le ricevute per le somme riscosse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-44