Art. 40 · Fondo di riserva per le spese
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IIISez. I

Art. 40

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Fondo di riserva per le spese

In vigore dal 29 ott 1976
È iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al dieci per cento dell'ammontare delle spese correnti per eventuali aumenti degli stanziamenti di bilancio riguardanti spese impreviste ed indifferibili. I prelievi dal fondo di riserva e le iscrizioni ai competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione da comunicare al Ministero della agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-40