Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo III›Sez. I
Art. 37
41 / 68Oggetto del bilancio di previsione
In vigore dal 29 ott 1976
Tutte le entrate devono essere iscritte nel loro intero ammontare, senza alcuna riduzione per eventuali spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. Tutte le spese devono essere iscritte per il loro intero ammontare, senza riduzioni per qualsiasi concomitante entrata.
Il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'anno finanziario immediatamente precedente a quello cui il bilancio si riferisce deve essere iscritto come prima voce delle entrate o delle spese. L'ammontare complessivo delle spese previste deve essere contenuto entro i limiti dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte. L'ammontare delle spese correnti non può superare quello delle corrispondenti entrate.
Non sono consentite gestioni di alcun genere fuori bilancia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-37