Art. 35 · Collaudi
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 35

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Collaudi

In vigore dal 29 ott 1976
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le modalità stabilite nel contratto. Il collaudo è effettuato da uno o più esperti nominati dal presidente o, se l'importo dei lavori o della fornitura supera la somma di trenta milioni di lire, da una commissione nominata dal consiglio d'amministrazione. La persona che ha diretto o sorvegliato i lavori non può partecipare al collaudo.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-35