Art. 32 · Trattativa privata
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Sez. II

Art. 32

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Trattativa privata

In vigore dal 29 ott 1976
È ammessa la trattativa privata: 1) quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano andati deserti o vi siano fondati motivi per ritenere che se si esprimessero nuovamente andrebbero ugualmente deserti; 2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o la cui natura non consente di promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; 4) per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a servizi dell'istituto; 5) per acquisti o forniture da effettuarsi all'estero; 6) quando si tratta di contratti da cui derivi un'entrata di importo non superiore a L. 20.000.000 o una spesa di importo non superiore a L. 10.000.000, se il consiglio d'amministrazione ritiene, con deliberazione motivata, di non provvedervi con pubblico incanto o con licitazione privata; 7) quando l'urgenza ed altre eccezionali circostanze non consentano di eseguire utilmente la forma dell'incanto e della licitazione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-32