Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 32
32 / 68Trattativa privata
In vigore dal 29 ott 1976
È ammessa la trattativa privata:
1) quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano andati deserti o vi siano fondati motivi per ritenere che se si esprimessero nuovamente andrebbero ugualmente deserti;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o la cui natura non consente di promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4) per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a servizi dell'istituto;
5) per acquisti o forniture da effettuarsi all'estero;
6) quando si tratta di contratti da cui derivi un'entrata di importo non superiore a L. 20.000.000 o una spesa di importo non superiore a L. 10.000.000, se il consiglio d'amministrazione ritiene, con deliberazione motivata, di non provvedervi con pubblico incanto o con licitazione privata;
7) quando l'urgenza ed altre eccezionali circostanze non consentano di eseguire utilmente la forma dell'incanto e della licitazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-32