Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Sez. II
Art. 27
27 / 68Cauzioni e fidejussioni
In vigore dal 29 ott 1976
Ciascun partecipante alla gara deve costituire presso l'istituto di credito che espleta il servizio di cassa, a garanzia della propria offerta, una cauzione provvisoria in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di importo non inferiore al cinque per cento del valore complessivo del contratto.
La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, si tramuta in definitiva ed è vincolata fino alla completa esecuzione a garanzia delle obbligazioni assunte.
Le altre cauzioni provvisorie sono restituite senza nessun interesse ai partecipanti alla gara non aggiudicatari.
L'aggiudicatario può sostituire la cauzione definitiva con una fidejussione di pari importo e durata, prestata da un istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-27