Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 18
18 / 68Custodia dei titoli, dei valori e delle raccolte scientifiche
In vigore dal 29 ott 1976
La custodia dei titoli e dei valori deve essere affidata allo istituto di credito che esplica il servizio di tesoreria.
Le raccolte scientifiche sono affidate a funzionari responsabili scelti dal direttore previa descrizione di esse in appositi registri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-18