Art. 16 · Custodia delle sedi degli istituti
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 16

16 / 68

Custodia delle sedi degli istituti

In vigore dal 29 ott 1976
La custodia dei locali delle sedi degli istituti e delle sezioni operative periferiche può essere affidata, con il loro consenso, ad impiegati appartenenti al ruolo degli uscieri, i quali per il particolare incarico fruiranno, in aggiunta al trattamento economico loro spettante, dell'alloggio gratuito di servizio. La custodia dei locali, di cui al comma precedente, può essere altresì affidata a persona idonea in base a contratto di portierato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-16