Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 16
16 / 68Custodia delle sedi degli istituti
In vigore dal 29 ott 1976
La custodia dei locali delle sedi degli istituti e delle sezioni operative periferiche può essere affidata, con il loro consenso, ad impiegati appartenenti al ruolo degli uscieri, i quali per il particolare incarico fruiranno, in aggiunta al trattamento economico loro spettante, dell'alloggio gratuito di servizio.
La custodia dei locali, di cui al comma precedente, può essere altresì affidata a persona idonea in base a contratto di portierato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-16