Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Capo II›Sez. I
Art. 12
12 / 68Inventario dei beni mobili
In vigore dal 29 ott 1976
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo di carico;
b) luogo in cui si trova il bene;
c) denominazione e descrizione del bene secondo la diversa natura e specie;
d) quantità e numero;
e) classificazione ("nuovo", "usato", "fuori uso");
f) valore;
g) estremi del buono di carico.
I beni mobili si iscrivono in inventario al prezzo di compravendita, o se acquistati in altro modo, al valore di stima o di mercato, sulla base dei buoni di carico emessi in duplice esemplare dal segretario amministrativo. Il numero di carico in inventario deve essere apposto in modo indelebile sui beni inventariati.
Per i beni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell' sono tenuti inventari separati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-12