Art. 12 · Inventario dei beni mobili
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318Capo IISez. I

Art. 12

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Inventario dei beni mobili

In vigore dal 29 ott 1976
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a) numero progressivo di carico; b) luogo in cui si trova il bene; c) denominazione e descrizione del bene secondo la diversa natura e specie; d) quantità e numero; e) classificazione ("nuovo", "usato", "fuori uso"); f) valore; g) estremi del buono di carico. I beni mobili si iscrivono in inventario al prezzo di compravendita, o se acquistati in altro modo, al valore di stima o di mercato, sulla base dei buoni di carico emessi in duplice esemplare dal segretario amministrativo. Il numero di carico in inventario deve essere apposto in modo indelebile sui beni inventariati. Per i beni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell' sono tenuti inventari separati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-12