Regolamento di esecuzione del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318›Titolo I
Art. 1
1 / 68Comitato nazionale della sperimentazione agraria
In vigore dal 29 ott 1976
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 NOVEMBRE 1967, N. 1318, RECANTE "NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA".
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Comitato nazionale della sperimentazione agraria
Il comitato nazionale della sperimentazione agraria è convocato dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;1038#art-rde-1