Art. 9 · Pensione di invalidità
Titolo III

Art. 9

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Pensione di invalidità

In vigore dal 1 apr 1978
L'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale ha diritto alla pensione prevista all' purchè, al verificarsi dell'invalidità, possa far valere almeno due anni di anzianità contributiva. Qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purchè, al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva. Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di età. Ai fini della determinazione della pensione di invalidità l'anzianità contributiva inferiore ai minimi previsti all' è considerata pari ai minimi stessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-9