Titolo II
Art. 5
5 / 24Contributi indiretti
In vigore dal 5 ago 1975
Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, atti di approvazione, autorizzazione, concessione, collaudo, registrazione in pubblici registri o altri analoghi atti amministrativi relativi a progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri o architetti o che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, sono tenute a subordinare il rilascio degli atti amministrativi di cui sopra alla prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, con le modalità e nei termini previsti dall' della legge 11 novembre 1971, n. 1046.
La documentazione dei versamenti effettuati in favore della Cassa è allegata ai fascicoli d'ufficio delle amministrazioni concedenti e gli estremi delle ricevute debbono essere annotati sui predetti atti amministrativi.
Qualora le costruzioni, gli impianti o qualsiasi altra opera siano progettate per conto di pubbliche amministrazioni, il contributo è dovuto all'atto dell'approvazione da parte dei competenti organi amministrativi cui sono demandati i controlli sugli atti delle pubbliche amministrazioni. Gli organi di cui sopra sono tenuti a subordinare le autorizzazioni o approvazioni previste alla prova dell'avvenuto versamento del contributo.
Se per una stessa opera sono richiesti molteplici atti amministrativi il contributo è dovuto per una sola volta ed è corrisposto al momento del perfezionamento della pratica. Sull'ultimo documento sono annotate gli estremi del versamento effettuato.
Se successivamente agli atti amministrativi originari è richiesta una variante che comporti un aumento de costo dell'opera, il contributo è dovuto anche sulla differenza, sempre con le medesime modalità.
Tra le concessioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono comprese quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, semprechè richiedano un elaborato tecnico di competenza di ingegnere o architetto o comunque redatto da ingegneri o architetti.
Il versamento del contributo deve essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente presso una o più aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all', lettera b), della legge istitutiva.
Il certificato di allibramento destinato alla Cassa deve recare la causale del versamento e, più precisa mente, il nome o la ragione sociale di chi è tenuto a versamento ed il nome del progettista o del direttore dei lavori, ubicazione, consistenza e costo dell'opera indicazione dell'autorità che dovrà concedere l'approvazione.
Nell'ipotesi di cui al quarto comma, punto a), del l' della legge 11 novembre 1971, n. 1046, i datori di lavoro dovranno rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nella quale risulti anche l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il proprio dipendente nonché la data dell'inizio del rapporto assicurativo ed il numero della relativa posizione assicurativa.
Detta dichiarazione dovrà essere redatta in duplice copia di cui una da inviarsi alla Cassa e l'altra da allegarsi al fascicolo di ufficio dell'amministrazione competente al rilascio dell'atto amministrativo.
Nel caso che il contributo dovuto alla Cassa sia versato in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente articolo, sull'ammontare relativo sono dovuti gli interessi leali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-5