Art. 3 · Contributo individuale
Titolo II

Art. 3

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Contributo individuale

In vigore dal 5 ago 1975
Ai sensi del secondo comma dell' della legge 11 novembre 1971, n. 1046, la misura del contributo individuale viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i limiti stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-3