Titolo V
Art. 22
23 / 24Prosecuzione volontaria
In vigore dal 5 ago 1975
Al fine del conseguimento della pensione di cui al precedente , gli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, hanno facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamento di contributi volontari annui.
La domanda di cui al secondo comma dell' della legge 11 novembre 1971, n. 1046, deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Cassa, accertato il diritto all'iscrizione volontaria, provvederà all'iscrizione nell'apposito ruolo degli iscritti volontari dandone comunicazione scritta all'interessato.
Avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione è ammesso ricorso secondo le modalità ed i termini di cui al precedente .
Durante il periodo dell'iscrizione volontaria, l'iscritto è tenuto al pagamento del contributo secondo le modalità e le forme previste dal precedente , fino alla data di presentazione della domanda di pensione ovvero fino alla data di inoltro di esplicita domanda di cancellazione o fino a quando si verifichino nuovamente le condizioni per l'iscrizione obbligatoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-22