Art. 18 · Familiari aventi diritto
Titolo IV

Art. 18

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Familiari aventi diritto

In vigore dal 5 ago 1975
L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico a termini di legge. Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sanitarie nei confronti dei familiari valgono le norme previste dalla legge istitutiva, dal regolamento e successive modifiche dell'ente assicuratore con il quale verrà di volta in volta stipulato l'atto di convenzione di cui all' della legge 11 novembre 1971, n. 1046.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-18